Tra le tante anomalie e vessazioni che i cittadini devono quotidianamente subire dagli amministratori locali vi è da annoverare almeno due balzelli: la tassa per la depurazione delle acque (anche se la Corte Costituzionale ha sancito che non si tratta di tassa ma di corresponsione di un importo a fronte di un servizio ..) e l’addizionale ECA.
Della questione depurazione neparliamo in seguito, oggi ci occupiamo dell’ECA, istituita con l’articolo 1 del Rdl 2145 del 30 novembre 1937 — nella misura del 2%, elevata al 5% con il Dlgs Lgt. 100 del 18 febbraio 1946.
L’addizionale, così come viene ancora applicata fu confermata dalla legge 346 del 10 dicembre 1961. L’addizionale e la maggiorazione erano una forma di finanziamento degli comunali di assistenza (Eca), che sono stati da tempo soppressi, malgrado ciò il balzello è stato confermatao con l’articolo 3, comma 39, della legge 549 del 28 dicembre 1995.
Però, c’è un però. L’addizionale e la maggiorazione sono applicabili (secondo quanto normato con il Rdl 2145/37 …. tutt’ora in vigore come legge istitutiva) solo se la tassa viene riscossa con ruolo, se invece è prevista una diversa forma di riscossione (come nel caso di Marsala) non spettano né l’addizionale né la maggiorazione!
A Marsala l’amministrazione comunaleh a deciso che l’importo della TARSU non va spiegato al cittadino e quindi viene indicato solo l’importo complessivo …
Nella bolletta (?) è indicato dalla Società AIPA, che svolge la funzione di esattore per conto del comune, to solo … la somma che il cittadino deve all’ente indicato (ndr. Comune di Marsala).

