sabato, Luglio 27, 2024
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In Sicilia Musumeci ordina le liste di “coscrizione”. Si sta spingendo il popolo alla sollevazione e alla guerra tra cittadini 

La pandemia ha completamente annullato ogni diritto costituzionale nel supposto supremo interesse della salute pubblica.  Si sta scivolando lentamente ma inerorabilmente verso una vera e propria dittatura.    
Uno stato incapace di assumersi responsabilità di legge mette in atto  metodi coercitivi e discriminatori per imporre in modo surrettizio la vaccinazione di massa e autorizzando presidenti di regione e sindaci di “prevedere” limitazioni ancora più coercitive e discriminatorie nei confronti di chi non soggiace alla volontà governativa di sottoporsi alla vaccinazione assumendosene tutte le responsabilità con la firma  di un “consenso informato”, non merita ripetto e considerazione. Responsabilità che per Costituzione sono in capo allo stato.
E seguendo l’invito del governo della repubblica che con il DL 105/2021 ha imposto restrizioni alla libera circolazione dei cittadini e al godimento della vita pubblica, il presidente della regione Siciliana, Nello Musumeci ha firmato un’ordinanza che limita ulteriormente la libera circolazione dei cittadini garantita dall’articolo 16 della Costituzione prevedendo anche le liste di “costrizione” .
All’articolo 1 dell’Ordinanza del 13 Agosto 2021 i dispone che:
Le Aziende Sanitarie Provinciali procedono, mediante utilizzo degli elenchi anagrafici ordinariamente nella propria disponibilità e previo incrocio delle informazioni messe a disposizione dal Ministero della Salute e dall’Assessorato regionale della Salute, alla ricognizione dei cittadini che, essendo inclusi nelle fasce di età previste dalle normative vigenti, non si sono ancora sottoposti a vaccinazione. Conseguentemente, gli elenchi come sopra formati vengono trasmessi ai Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera scelta presso cui gli assistiti non vaccinati risultano iscritti”.
La disposizione appare come una vera e propria caccia al cittadino. Siamo ritornati agli anni bui del ventennio fascista.
Vale la pena ricordare che Le disposizioni di cui al Decreto Legge 105/2021 e dell’Ordinanza 84 del Presidente della Regione Siciliana,  violano l’articolo 32 della Convenzione di Ginevra che vieta gli esperimenti biologici “Le Alte Parti contraenti considerano esplicitamente come proibita qualsiasi misura atta a cagionare sia sofferenze fisiche, sia lo sterminio delle persone protette in loro potere. Questo divieto concerne non solo l’assassinio, la tortura, le pene corporali, le mutilazioni e gli esperimenti medici o scientifici non richiesti dalla cura medica di una persona protetta, ma anche qualsiasi altra brutalità, sia essa compiuta da agenti civili o da agenti militari”.
Ove si consideri che per stessa ammissione della Pfizer e della Federal Drug Administrazion, dell’EMA e dell’AIFA, nonché dallo governo italiano, il vaccino è in fase sperimentale e che la stessa si concluderà il 31 dicembre 2023, siamo in presenza di ipotesi di abuso di potere poiché lo si  impone  in modo surrettizio quale obbligo indiretto e discriminatorio al cittadino mediante l’adozione del certificato vaccinale.
A ciò si aggiunge che le disposizioni governative violano il Regolamento Unione Europeo 953/2021 – che hanno la priorità normativa sulle leggi italiane, ribadite peraltro dal Decreto Legge 105/2021 che ha così modificato il D.L 52/2021 : il comma 9 è sostituito dal seguente : 9 – che le disposizioni di cui ai commi 1 e 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 Giugno 2021”.
Tali regolamenti prevedono che
 “le misure unilaterali” dei singoli Stati “atte a limitare la diffusione del Sars-Cov-2 potrebbero causare perturbazioni significative dell’esercizio del diritto di libera circolazione e ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno, compreso il settore del turismo” e la violazione del Regolamento Unione Europea – comma 6 art. 3 “.   Il possesso dei certificati di cui al paragrafo 1 non costituisce una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione”.           
Ed ancora, l’art 36.   È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate.
Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.
 Il Regolamento 953 richiama peraltro espressamente il Regolamento Europeo 679/2016 che impone   “in materia di protezione di dati” di garantire la prevenzione da “discriminazioni e abusi”.
Ponendo l’attenzione , nel rispetto della normativa europea sulla privacy (Reg. n. 679/2016), al punto 14 della premessa, si legge – in riferimento all’utilizzo del green pass – di “non discriminazione per quanto riguarda le restrizioni alla libera circolazione durante la pandemia”.
L’introduzione del certificato vaccinale introduce in definitiva in  modo surrettizio ed in aperta violazione del dettato costituzionale l’obbligo vaccinale, dei regolamenti europei e della convenzione di Ginevra, viola i principio garantito della libera circolazione, della salute e della libertà di scelta in assenza di un obbligo di legge e viola il divieto di esperimenti sanitari su umani.
Relativamente all’art 16 della Costituzione, il governo, giustifica le  limitazioni imposte oovero l’obbligo del certificato vaccinale, e la dichiarazione dello stato di emergenza,  richiamando l’art 16 della Costituzione.
Invero,  l’art 16 della Costituzione attribuisce al governo della repubblica la possibilità di limitare per legge la “circolazione nel territorio” per motivi sanitari e non già di introdurre “discriminazioni” dei cittadini nel godimento della vita sociale come stabilito con l’introduzione del “certificato vaccinale”  che impedisce al cittadino non vaccinato di poter usufruire di servizi pubblici e commerciali aperti al pubblico e gli spazi interni.
Il richiamo appare del tutto erroneo in quanto la prescrizione costituzionale si riferisce a limitazioni della  circolazione in determinate  aree e per un tempo determinato, e per tutti i cittadini senza alcuna esclusione  e prevede alcuna introduzione di certificati vaccinali obbligatori che impediscono ai cittadini non sono vaccinati,  il libero godimento della vita sociale e dei servizi pubblici e commerciali.
Ne consegue che la Costituzione della repubblica, i trattati e le Convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo, sono divenuti poco più che carta straccia e  chiunque dall’inizio della pandemia ricopre una carica pubblica si sente autorizzato e legittimato di imporre leggi e regolamenti che violano in modo palese i diritti dei cittadini nel supposto interesse della salute pubblica.
Una deriva dittatoriale pericolosa perché così facendo si stanno spingendo i cittadini alla rivolta.
Michele Santoro

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