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Marsala viola il principio costituzionale della libertà di scelta del luogo di cura

E’ sorprendente come le istituzioni a qualsiasi livello attuino provvedimenti  che violano la libertà costituzionali del cittadino.
Ormai quando si parla di diritti non si fa più riferimento ai principi costituzionali ma alle concessioni che la singola istituzione concede o meno al cittadino.
In Italia vige il principio inviolabile secondo cui il cittadino ha libertà di scelta del medico e della struttura dove farsi curare.
Ebbene, a Marsala, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di derogare a questo diritto “imponendo” al soggetto bisognevole di cure psichiatriche il ricovero presso una struttura da essa stessa indicata senza tenere conto della volontà del malato o di chi ne ha la tutela se non autosufficiente.
L’Amministrazione con la delibera 257 del 27 agosto 2008 dispone, senza averne autorità e titolo il trasferimento dei soggetti disabili psichici ricoverati a spese del Comune presso strutture convenzionate fuori dal territorio comunale, a trasferirsi “nell’interesse esclusivo dei soggetti disabili” presso la struttura della Comunità Iside di Cda Terrenove gestita dalla Cooperativa Sociale Delfino di Raffadali (AG).
Al di là del fatto che l’interesse del cittadino è prerogativa del cittadino stesso, il malato abbisognevole di cure  ha DIRITTO:  
.ad avere libertà di scelta del luogo di cura
.a poter accedere a prestazioni nel più breve tempo possibile
.ad avere un informazione corretta ed imparziale sull’offerta delle prestazioni disponibili
.a poter scegliere il trattamento tra le diverse modalità possibili
.a poter rifiutare, grazie ad una informazione esauriente e chiara e nel rispetto degli interessi legittimi   dell’Istituzione ogni metodo diagnostico, terapeutico e di sperimentazione
.a non avere alcuna pressione sulle proprie convinzioni
.alla riservatezza nell’esecuzione delle visite e delle cure nel rispetto della legge N° 675/96 sulla privacy
.ad avere un trattamento corretto e cortese da parte di tutto il personale
.a poter identificare immediatamente le persone che lo hanno in cura
.ad avere condizioni ambientali tali da evitare qualsiasi motivo di spersonalizzazione ed isolamento dovuto al ricovero
DIRITTO ALLA QUALITA’ DELLE CURE:
.ad avere il massimo della sicurezza durante gli accertamenti diagnostici, terapeutici ed assistenziali
.ad avere prestazioni adeguate al proprio stato di gravità
.ad usufruire dei progressi medici e tecnologici per la diagnosi e la terapia
.ad avere la sicurezza che l’Istituzione Sanitaria metta a disposizione dei medici i mezzi necessari per fare diagnosi e terapie corrette, in base alla loro indipendenza professionale, ma nel rispetto del Codice etico di Deontologia Medica e delle Istituzioni in cui operano
.a conoscere che l’Istituzione sostiene con opportuni aggiornamenti la formazione del proprio personale
.a sapere che l’Istituzione sta progressivamente attivando un procedimento interno di valutazione della qualità’.
In questo senso anche la Corte Costituzionale (C. cost. 31 maggio 1996, n.178) sull’esercizio di libertà del cittadino di esercitarlo liberamente.
L’Amministrazione, sulla scorta delle disposizioni di legge in vigore risalenti al 1992 (art.79, comma 1-quinquies del decreto legge n.112/2008, convertito in legge il 5 agosto scorso, ha modificato il D.Lgs. 502/1992 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie) può solo pretendere che il soggetto sia ricoverato presso strutture sanitarie accreditate indipendentemente che siano o meno all’interno del territorio comunale. Norma che la Corte Costituzionale ha ritenuto legittima perchè condiziona la scelta in strutture convenzionate del soggetto che riceve assistenza “convezionata” ,cioè a carico dell’erario. 
L’amministrazione comunale di Marsala non può in nessun caso imporre un luogo di cura meno che mai indicare specificatamente una struttura. L’Amministrazione deve limitarsi a precisare che il ricovero deve avvenirepresso strutture convezionate, nient’altro.
La delibera di Giunta appare, anche sulla scorta dei riferimenti normativi, assolutamente illecita.

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