sabato, Luglio 27, 2024
HomeCronacaLa legge Bersani e le furbate di alcune assicurazioni

La legge Bersani e le furbate di alcune assicurazioni


Storia normale “e vera” di un rapporto tra il cittadino e una compagnia di assicurazioni.  Il caso è eclatante e per certi aspetti dà l’idea della condizione di “inferiorità” in cui si trova il cittadino nei confronti di una grande compagnia di assicurazione che viola palesemente la legge e le norme sulla trasparenza.
Circa 5 anni fa,  un buon cittadino decide di attivare una polizza casa per i rischi di danni ed eventuali responsabilità civili derivanti da danni causati a terzi.
Il tutto avviene attraverso una agenzia di una primaria compagnia di assicurazioni il cui agente gode di fiducia del cittadino.
Tutto procede bene solo che nel 2006  l’agente mette in atto alcune comportamenti che poi si rivelano dannosi per l’assicurato.
Infatti quell’anno, per motivi diversi l’assicurato modifica per ben due volte la polizza. La prima volta la compagnia di assicurazioni mette in atto un comportamento assolutistico e contro ogni norma di legge e omette di  riportare sul nuovo documento la data originale di accensione della polizza pur riferendone il numero di polizza originario.
Stessa operazione qualche mese dopo. In occasione della seconda modifica l’agente questa volta non solo innova il contratto spostando la data di decorrenza ma ridetermina in 10 anni la durata come se il passato e la preesistente polizza non fossero mai esistite. Anche in questo caso però, furbescamente, riporta il numero della polizza precedente ed è proprio per questo che l’utente non si accorge che l’agente ha innovato illecitamente  la data di inizio delle garanzie con conseguente inizio di un nuovo ciclo decennale della validità della stessa.
Quando l’assicurato decide di rescindere la polizza perchè in essere da almeno tre anni dall’entrate in vigore dela legge Bersani (Decreto 4 luglio 2006 convertito in legge il 4 agosto 2006 con legge 248) , l’agente fa orecchio da mercante perchè a suo dire (solo verbalmente) le variazioni apportate alla polizza hanno determinato la stipula di un contratto ex novo. Di conseguenza, per poter rescindere il contratto pluriennale l’assicurato dovrà attender almeno altri due anni per raggiungere il minimo di tre previsto dalla legge Bersani.
Tutte le operazioni di modifica della polizza sono state effettuate dopo l’entrata in vigore di questa innovativa  legge, e quindi viene forte il sospetto che le furbate dell’agente, peraltro giuridicamente nulle, siano state messe in atto proprio al fine di cercare di eluderne gli effetti.
L’arroganza dell’agente arriva al punto di non rispondere alle contestazioni dell’assicurato fatte secondo le norme di legge a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, intima il pagamento e fa emettere un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace per omesso pagamento. 
E qui si evidenzia il limite della giustizia (?) amministrativa. Omettendo di comunicare al giudice i veri motivi del contenzioso, cioè il fatto che l’assicurazione non intendeva rescindere il contratto, l’agente otteneva dal Giudice di Pace il decreto ingiuntivo in quanto allo stesso sono state date informazioni difformi dalle realtà.
In ambito penale omettere di informare il Giudice di documenti, prove e circostanze attinenti al caso è perseguibile penalmente, in ambito civile invece, sembra che ognuno possa raccontare al Giudice la sua verità omettendo di consegnare a questi documenti e prove. Anche se poi al dibattimento susseguente al ricorso emergono le verità “nascoste”, il danno al cittadino comunque è stato già fatto. 
Per evitare ciò il c.p.c. dovrebbe prevedere la possibilità di perseguire penalmente la parte che intenzionalmente omette di sottoporre al Giudice prove e circostanze importanti riferite al caso sottoposto alla sua valutazione e che hanno rilevanza sulla decisione di “firmare” il decreto ingiuntivo richiesto dalla controparte.
E’ ipotizzabile che i comportamenti vessatori di talune compagnie si manifestino proprio perché sicuri dell’impunità e fidandosi del fatto che il cittadino, ignaro delle norme, subisca passivamente la loro arroganza.

Più popolari

ultime notizie